PROTOCOLLO di ACCOGLIENZA
Alunni Stranieri


Nell’anno scolastico 2003-2004, il Circolo Didattico “Sette Martiri” ha adottato per la prima volta il Protocollo d’Accoglienza: esso è stato il frutto di un attento confronto con altre scuole che avevano già affrontato il tema dell’inserimento dei bambini stranieri nelle classi della scuola dell’obbligo e dalla consultazione di numerosi protocolli d’accoglienza approntati da reti di scuole e agenzie educative (Centro COME di Milano).
Questo lavoro di ricerca aveva evidenziato la necessità per il Circolo di offrire una più organica definizione dell’Accoglienza a misura di ogni bambino, non solo straniero, e l’esperienza diretta e massiccia dell’inserimento di numerosi bambini aveva fatto emergere l’esigenza di offrire indicazioni comuni per definire modalità di inserimento, aspetti organizzativi, tempi e bisogni linguistici, percorsi didattici da seguire, criteri per la valutazione in entrata e in uscita.
L’adozione del Protocollo d’Accoglienza ha consentito la costruzione di uno strumento che garantisce a tutti i bambini che si iscrivono alla nostra scuola un ambiente accogliente, esito di un inserimento graduale e mai provvisorio, frutto di un percorso “progettuale” condiviso.

PREMESSA


Il Protocollo d’Accoglienza è un documento redatto dalla Commissione Accoglienza e deliberato dal Collegio dei Docenti.
Esso predispone e organizza le procedure che la nostra Scuola intende mettere in atto al momento dell’iscrizione di alunni stranieri. In particolare:

 

Il protocollo d’accoglienza si propone di:

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere:

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA

Il DPR 31/8/99 n° 394 all’art. 45 “Iscrizione scolastica” attribuisce al Collegio dei Docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta in merito all’inserimento nelle classi degli alunni stranieri.
Per sostenere questi compiti è costituita la Commissione Accoglienza, come gruppo di lavoro e articolazione del Collegio. I suoi interventi sono rivolti anche a promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato così come a fornire occasioni di ricerca pedagogica e didattica per migliorare l’offerta formativa.

L’ISCRIZIONE

L’iscrizione, primo passo di un percorso d’accoglienza dell’alunno straniero e della sua famiglia, è effettuata dagli Uffici di Segreteria del Circolo. Viene indicato, fra il personale di Segreteria, un incaricato del ricevimento delle iscrizioni degli alunni stranieri per affinare progressivamente abilità comunicative e relazionali che aiutano l’interazione con i nuovi iscritti.

Gli Uffici di Segreteria:

Può essere previsto l’intervento di mediatori linguistici per permettere la corretta e completa comprensione di quanto richiesto. Nel nostro territorio, il servizio dei mediatori linguistico-culturali fa riferimento all’Assessorato alle Politiche sociali di Fabro, comune capofila dei dodici comuni del comprensorio orvietano.
Il primo incontro con i genitori stranieri, all’atto dell’iscrizione, si può concludere con la definizione di una data per un incontro successivo con un insegnante della Commissione Accoglienza e di un mediatore, ove ritenuto necessario.

Materiali:

Per raccogliere una serie d’informazioni di merito sull’alunno che consentano d’adottare decisioni adeguate, sia sulla classe in cui deve essere inserito, sia sui percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati, la prima conoscenza si articola in un incontro con i genitori e un colloquio con l’alunno, eventualmente alla presenza di un mediatore linguistico. In questa fase, la Commissione Accoglienza o uno dei suoi membri, raccoglie informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno (compilazione di una scheda “biografica”), sulla situazione familiare, sugli interessi, le abilità, le competenze possedute dall’alunno, nel rispetto del diritto alla privacy e in sintonia con la disponibilità a collaborare mostrata dalle famiglie.
Il rapporto con il bambino straniero verrà facilitato anche dall’utilizzo di tecniche non verbali quali il disegno, la gestualità, la fotografia, e intensificando le occasioni di socializzazione e di conoscenza degli spazi e dei tempi della scuola.
La Commissione Accoglienza predispone, per l’ammissione alla classe, alcune prove logico–matematiche, organizzate su diversi livelli di competenza, congegnate in modo da essere intuitivamente comprensibili, e alcune schede preparate con linguaggi non verbali o molto semplici, per una prima rilevazione delle competenze linguistiche e delle abilità logiche che sottostanno alla capacità di articolazione del linguaggio.
Si adotta inoltre una scheda di rilevazione periodica dei comportamenti linguistici e relazionali da compilare a cura degli insegnanti di classe o sezione, che sarà oggetto di discussione negli incontri di programmazione comune con la Commissione Accoglienza.
Dagli incontri previsti in questa fase potrà emergere una significativa, per quanto iniziale, biografia scolastica dell’alunno.

La Commissione Accoglienza:

Gli elementi raccolti durante le due precedenti fasi permettono alla Commissione Accoglienza di assumere decisioni in merito alla classe d’inserimento.
L’art. 45 del DPR 31/8/99 n° 394 citato prevede, di norma, l’assegnazione dell’allievo alla classe in base all’età anagrafica e solo sulla base della biografia scolastica rilevata dalla Commissione Accoglienza, dalle prove di verifica di livello di apprendimento e sentito il parere della famiglia si può iscrivere il bambino al massimo a una sola classe inferiore rispetto all’età anagrafica.
Gli altri criteri di riferimento, oltre quello dell’età anagrafica, per l’assegnazione alla classe sono deliberati dal Collegio dei docenti, sempre sulla base di quanto previsto dall’art.45 del DPR citato. Essi sono, nel complesso:

La Commissione vigila, cercando di ripartire gli alunni nelle classi, in modo da evitare che in alcune vi sia predominanza di alunni stranieri.
Fornisce, quindi, ai docenti delle classi o sezioni interessate i primi dati raccolti sugli alunni neo-arrivati.


L’INSERIMENTO NELLA CLASSE

 

La decisione sull’assegnazione a una classe viene accompagnata dall’individuazione dei percorsi di facilitazione che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili. Tra settembre e ottobre dell’anno scolastico vengono indicate le tipologie d’intervento che la scuola annualmente è in grado d’attivare sia attingendo a risorse professionali ed economiche interne sia mediante accordi e convenzioni con enti locali, associazioni, altre scuole del territorio. Si potrà proporre l’istituzione di laboratori di italiano L2, la predisposizione di progetti in orario aggiuntivo extrascolastico, l’utilizzo delle ore di contemporaneità con la Lingua Straniera o la Religione Cattolica, la riduzione di alcuni obiettivi o contenuti disciplinari.
Inserendo l’alunno immigrato nella classe si fornirà ai docenti della medesima una raccolta di materiali per la comunicazione scuola–famiglia quali avvisi di sciopero, sospensione delle lezioni, pagamento dell’assicurazione integrativa, comunicazione di gite scolastiche o escursioni, ecc. in lingua d’origine.

I Docenti di Classe:


LA COLLABORAZIONE COL TERRITORIO

Per promuovere la piena integrazione dei bambini nel più vasto contesto sociale e per realizzare un progetto educativo che coniughi insieme pari opportunità con il rispetto delle differenze, la nostra scuola intende usufruire delle risorse del territorio, della collaborazione con i servizi, le associazioni, le biblioteche e, in primo luogo, con le amministrazioni locali per costruire una rete d’intervento che rimuova gli ostacoli e favorisca una cultura dell’accoglienza e dello scambio culturale.

La Commissione Accoglienza:


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 AGOSTO 1999, n. 394


Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286.


Art. 45
(Iscrizione scolastica)

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.
5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.
6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.
7. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.